Juventus, le motivazioni della sentenza: al centro il "Libro Nero di Paratici" e le intercettazioni
Sono state pubblicate dal Caf le 37 pagine che illustrano i capi d'imputazione per la società piemontese.
È appena stata pubblicata la memoria della Corte d'appello federale relativa alle sanzioni comminate alla Juventus per illecito sportivo. Il tutto in 37 pagine nelle quali si parte con la motivazione della riapertura del processo sulle plusvalenze, nel quale è coinvolta la società piemontese. Il comunicato, che parte dalle tantissime intercettazioni realizzate, recita: “È indiscutibile che il quadro fattuale determinato dalla documentazione trasmessa dalla Procura della Repubblica di Torino alla Procura federale, e da questa riversata a sostegno della revocazione, non era conosciuto dalla Corte federale al momento della decisione revocata e, ove conosciuto, avrebbe determinato per certo una diversa decisione. Esattamente secondo quanto previsto dall’art. 63, comma 1, lett. d), CGS. E si tratta di un quadro fattuale sostenuto da una impressionante mole di documentazione probatoria”.
IL "LIBRO NERO DI PARATICI"
L’elemento dimostrativo più rilevante, ad avviso della Corte federale è "il Libro Nero di Paratici", non solo per il contenuto testuale "di per sé sin troppo esplicito" ma per il contesto nel quale è stato redatto. "Emerge, invero, che detto 'Libro' fosse stato preparato dal Cherubini come documento da utilizzare nella propria discussione con Paratici in fase di negoziazione del proprio rinnovo contrattuale (la circostanza è confermata dalle stesse dichiarazioni del Cherubini; si veda il file n. 656108 trasmesso alla Procura federale dalla Procura della Repubblica). Naturalmente, non è qui rilevante operare interpretazioni esorbitanti o azzardare qualificazioni circa il comportamento in sé del Cherubini o il rapporto con Fabio Paratici. Ma ben si comprende, ad una lettura distaccata di una simile circostanza, la capacità disvelatrice di detto Libro Nero. È evidente che Cherubini era pronto a contraddire con Paratici per discutere il proprio contratto (accettandolo o rifiutandolo, non importa) ed era pronto a mettere sul tavolo della discussione quelle che lo stesso Cherubini riteneva essere importanti 'differenze di vedute': cioè il fatto che Fabio Paratici avesse costantemente operato attraverso un sistema di plusvalenze artificiali".
LE INTERCETTAZIONI
"Rilevantissime sono poi le intercettazioni telefoniche o ambientali (e le acquisizioni documentali) citate dalla Procura federale a sostegno della revocazione, come quella tra Andrea Agnelli e John Elkann in cui l'ex presidente della Juventus parla espressamente di “eccessivo ricorso allo strumento delle plusvalenze", o quella tra Agnelli e Arrivabene nella quale emerge che i problemi non sono stati creati solo dal Covid ma perché è “ingolfata la macchina con ammortamenti e soprattutto la mer... perché è tutta la mer.. che sta sotto che non si può dire”. Inoltre, le intercettazioni che coinvolgono i dirigenti della Juventus con ruoli finanziari e legali che "dimostrano persino opacità nella rappresentazione all’esterno del reale contenuto delle operazioni condotte in cui si condivide il rischio che emergano carte che invece devono restare riservate, oltre a quelle che dimostrano "la natura alterata dei valori utilizzati (e il peso degli ammortamenti conseguenti) e comunque la natura esattamente permutativa di molte operazioni".
DOCUMENTI CHE DIMOSTRANO LE PERMUTE TRA GIOCATORI
Per le operazioni di permuta risulta fondamentale anche la raccolta di materiale relativo alle operazioni con club esteri (OM Marsiglia, Barcellona, Manchester City, Lugano, Basilea), "nelle quali si dimostra lo sforzo profuso ad allineare i flussi finanziari delle operazioni e si ottiene prova certa dell’avvenuto condizionamento reciproco dei trasferimenti di volta in volta contrattualizzati (uno in uscita e uno in acquisto allo stesso prezzo o quasi)".
OPERAZIONI DI NASCONDIMENTO DEI DIRIGENTI
Per le motivazioni sono anche risultate rilevanti le "operazioni di nascondimento operate da alcuni dirigenti della FC Juventus S.p.A. che si sono spinte sino ad intervenire correggendo “a penna” le fatture ricevute dalla controparte per non far emergere la natura permutativa dell’operazione compiuta".
L'INFONDATEZZA DELLA DIFESA
Le motivazioni ritengono anche "infondata l’eccezione svolta dalla difesa della FC Juventus S.p.A. a proposito della inammissibilità per tardività del ricorso in revocazione della Procura federale. "Anzitutto, la FC Juventus S.p.A. ha segnalato come anomala la circostanza che la comunicazione di trasmissione della documentazione della Procura della Repubblica di Torino fosse avvenuta solo in data 24.11.2022. Una simile trasmissione è però documentata e risulta da apposito timbro seguito dalla sottoscrizione di tre magistrati della Procura della Repubblica di Torino. I dubbi della FC Juventus S.p.A., in argomento, appaiono oggettivamente fuor di luogo. La documentazione ritenuta rilevante dalla Procura federale è stata ricevuta in data 24.11.2022 e il ricorso per revocazione proposto in data 22.12.2022 è certamente tempestivo, essendo stato notificato il ventottesimo giorno sui trenta disponibili".
È stato inoltre anche valutato l'obiezione della Juventus nell'utilizzo delle intercettazioni a questo scopo: "L’eccezione è stata variamente proposta dai deferiti nell’ottica di ritenere che l’art. 270 c.p.p. impedisca di fondare su di esse la contestazione disciplinare qui esercitata. È stato poi sollevato un dubbio di parzialità del relativo riversamento in trascrizioni, dolendosi quindi i deferiti di una non corretta acquisizione e rappresentazione delle registrazioni audio. La giurisprudenza di questa Corte è però granitica in senso opposto. Le intercettazioni telefoniche costituiscono, del tutto legittimamente, materiale probatorio acquisibile al procedimento, dovendo le intercettazioni medesime essere considerate nella loro fenomenica consistenza e nella loro capacità rappresentativa di circostanze storiche rilevanti, senza neppure possibilità di sindacare la loro origine e il modo della loro acquisizione".
I MOTIVI DELLA REVOCAZIONE E DELLA PENALIZZAZIONE FINALE
Infine, vengono spiegate le motivazioni per la riapertura del processo: "ciò che oggi è mutato è proprio il quadro fattuale nel quale ci si muove, che è radicalmente diverso da quello esaminato dalla decisione revocata. Non si tratta di discutere della legittimità di un determinato valore in assoluto. Né di operare una valutazione del prezzo scambiato. Si tratta invece di valutare comportamenti (scorretti) e gli effetti di tali comportamenti sistematici e ripetuti sul bilancio.
Non si entra più quindi nel merito del valore economico dei trasferimenti ma nella volontà di fare operazioni artificiali. È proprio la volontà emersa, insieme alle prove raccolte, al centro della penalizzazione di 15 punti. Come spiega la Corte d'Appello "è indiscutibile che il quadro fattuale determinato dalla documentazione trasmessa dalla Procura della Repubblica di Torino alla Procura federale, e da questa riversata a sostegno della revocazione, non era conosciuto dalla Corte federale al momento della decisione revocata e, ove conosciuto, avrebbe determinato per certo una diversa decisione. Esattamente secondo quanto previsto dall’art. 63, comma 1, lett. d), CGS. E si tratta di un quadro fattuale sostenuto da una impressionante mole di documentazione probatoria".
Una mole probatoria che in virtù dell'illecito protratto nel tempo ha portato la Corte d'Appello a rivedere al rialzo la richiesta della Procura di 9 punti di penalizzazione: "Tenuto allora conto dei precedenti - che hanno riguardato alterazioni contabili protratte per più esercizi ovvero di rilevanti dimensioni ed intensità (che in passato hanno portato a penalizzazioni di valore oscillante ma, in taluni casi, anche significative), si ritiene necessario rideterminare la sanzione rispetto alle richieste della Procura federale".



